CV e privacy: è davvero necessario autorizzare al trattamento dati?

Approfondimento - Privacy

Compilare il proprio curriculum non è certo qualcosa che facciamo con leggerezza, specialmente quando siamo ansiosi di trovare un’occupazione. E ancora oggi, soprattutto in certi formati dei CV, come quello europeo, per esempio, viene quasi di default una famosa dicitura, in basso, a fine curriculum sul trattamento dei dati personali. Ma davvero, in fatto di CV e privacy, è necessario porre questa autorizzazione?

L’errore più comune: citare norme sbagliate

Molti candidati inseriscono nel proprio CV diciture come:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice privacy e dell’art. 13 GDPR Reg. UE 2016/679”.
Questa formula, apparentemente corretta, è in realtà doppiamente sbagliata:

  • L’articolo 13 del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) è stato abrogato e non è più in vigore nella sua forma originaria.
  • L’articolo 13 del GDPR riguarda l’obbligo informativo del titolare qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato, non il consenso da parte del candidato.

In altre parole, citare questi articoli non ha senso nel contesto di CV e privacy, anche perché è in realtà chi riceve i curriculum a dover esplicitamente dichiarare come verranno trattati i dati personali delle candidature che ricevono. E per chi si propone come esperto in ambito legale, HR o compliance, è un errore che può costare caro.

CV e privacy: cosa dice davvero la normativa

Dal 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto di principi come liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. In Italia, il GDPR è stato recepito con il D.lgs. 101/2018, che ha modificato il Codice Privacy.
Nel contesto di una candidatura, il datore di lavoro è il titolare del trattamento e ha l’obbligo di fornire un’informativa chiara su come tratterà i dati dell’interessato. Il candidato, invece, non è tenuto a fornire un’autorizzazione generica al trattamento dei dati personali comuni, in quanto il trattamento è legittimato dall’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato.

Tuttavia, qualora nel CV siano presenti categorie particolari di dati personali (come per esempio appartenenza sindacale, stato di salute, orientamento religioso/sessuale, eccetera), il datore di lavoro dovrà acquisire il consenso esplicito del candidato per il trattamento di tali dati, oppure basarsi su un’altra delle condizioni di liceità previste dall’articolo 9 del GDPR.

Quando serve davvero il consenso

Il consenso esplicito è necessario solo se nel CV sono presenti categorie particolari di dati personali, come ad esempio:

  • informazioni sanitarie
  • appartenenza a categorie protette
  • dati biometrici o genetici

In questi casi, è utile inserire una formula come:
“Autorizzo il trattamento dei dati personali particolari contenuti nel mio CV ai sensi dell’art. 9 del GDPR”.

Per tutti gli altri casi, non è obbligatorio inserire alcuna formula, anche se molte aziende continuano a richiederla per prassi. Molti responsabili, infatti, considerano erroneamente la dicitura addirittura necessaria!

CV e privacy: consigli pratici

Ecco alcune buone pratiche per gestire correttamente la privacy nel CV:

  • Evita formule obsolete o riferimenti normativi errati
  • Non inserire dati “sensibili” se non strettamente necessari
  • Se richiesto, usa una formula aggiornata e generica, ad esempio: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della selezione del personale, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”.

Nel 2025, parlare di CV e privacy significa conoscere le normative attuali e applicarle con consapevolezza. Un errore nella dicitura può compromettere la candidatura, soprattutto in settori dove la precisione è fondamentale. Meglio evitare il copia-incolla da modelli obsoleti e aggiornarsi: l’aggiornamento continuo e la cura dei dettagli fa la differenza, anche – e soprattutto! – nella privacy.